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Le provenienze da successione - Quando un immobile proveniente da successione può essere acquistato con tranquillità?

La provenienza di un immobile in forza di successione, testamentaria o meno, comporta necessariamente il fatto che, non essendo materialmente possibile identificare tutti gli eredi legittimi (sono eredi legittimi anche i figli naturali non riconosciuti), non si può escludere l'eventualità che un erede escluso dal testamento o non soddisfatto dal trattamento ricevuto dal defunto, decida di impugnare il testamento chiedendo la revisione delle assegnazioni testamentarie.

In questo caso la maggioranza delle Banche, a breve distanza dalla morte del defunto e, soprattutto, di fronte al rischio di una revisione testamentaria che attribuendo una diversa proprietà all'immobile renderebbe nullo l'atto di vendita e l'ipoteca del relativo Mutuo, scelgono di non erogare.

Di norma, nel caso in cui il defunto non abbia lasciato un testamento, o lo abbia lasciato con una divisione palesemente "equa" del proprio patrimonio, la Banca sceglie di erogare a condizione che tutti gli eredi noti prestino il proprio consenso a vendere l'immobile oggetto della transazione.

Il caso del "figlio naturale non riconosciuto" è sufficientemente improbabile da far si che la maggioranza delle Banche valuti l'opportunità commerciale molto più conveniente del dar peso all'ipotesi statistica e scelga, normalmente, di erogare.

La condizione "risolutiva" è che siano trascorsi almeno 10 anni dalla morte del defunto e, nel frattempo, nessuno degli eredi sia ricorso ad una azione legale finalizzata ad una revisione del testamento.

A quel punto, il bene si ritiene liberamente ipotecabile e la maggioranza delle Banche è disponibile ad accettarlo in garanzia.

Un'altro aspetto delle provenienze da successione è quello che, in molti casi, la successione sia stata registrata ma non trascritta.

Cioè, all'Ufficio del Registro i proprietari risultano "eredi", in quanto la successione è stata registrata, ma all'Ufficio Pubblicità Immobiliare risulta ancora il defunto, in quanto l'Ufficio del Registro non ha trasmesso la registrazione della successione.

Fino a pochi anni fa, la legge diceva che le successioni "erano da trascrivere" ma non "in quanto tempo", per cui poteva capitare che, all'Ufficio del Registro, qualcuno si fosse dimenticato...

Oggi, tutte le Banche richiedono al Notaio, in sede di vendita dell'immobile, di inserire nell'atto di vendita la "accettazione tacita di eredità" con la quale gli eredi diventano "ufficialmente" proprietari e, in forza di questo titolo, possono vendere l'immobile.

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